GIUDICE SPORTIVO, CASTELLINI FUORI UN TURNO


Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il giocatore della Sampdoria Castellini. L`esterno è stato protagonista di un fallaccio nei confronti di un avversario sul finire del match.
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28/08/2013 -

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il giocatore della Sampdoria Castellini. L'esterno è stato protagonista di un fallaccio nei confronti di un avversario sul finire del match.

Lo stesso giudice sportivo ha sanzionato con una multa alcune società per aver i propri sostenitori introdotto materiale pirotecnico nell'impianto sportivo. Ecco il comunicato:

Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, verso il termine della gara, indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l'Arbitro e i calciatori della squadra avversaria; per avere infine, alla conclusione della gara, mentre il pubblico defluiva dallo stadio, lanciato oggetti di varia natura e alcuni seggiolini in plastica divelti verso i sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, dopo la conclusione della gara, lanciato un bengala verso i sostenitori della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.